Il superbonus al 110% introdotto nel 2020, nelle ultime settimane ha subito due ridimensionamenti a causa dei costi per lo Stato, le frodi sulla cessione del credito e gli sconti in fattura. Il Governo ha quindi deciso di non consentire più la cessione del credito o lo sconto in fattura per i lavori non ancora deliberati e presentati alla data del 17 febbraio 2023, ma la detrazione fiscale rimane disponibile e verrà rimborsata dallo Stato in 4 anni.
Tuttavia, la cessione del credito e lo sconto in fattura rimangono validi per i lavori iniziati prima di tale data. Inoltre, il decreto Aiuti-quater ha ridotto la detrazione al 90% per i lavori iniziati dopo il 1° gennaio 2023, ma ha anche introdotto una nuova opportunità per le villette, con una barriera di accesso basata sul quoziente familiare. Infine, la proroga al 31 dicembre 2023 permette ai condomini di presentare la Cila per rimanere nel regime del 110%.
Le nuove scadenze
Dal 1° gennaio 2023, la detrazione fiscale per i lavori di ristrutturazione passa dal 110% al 90% per tutti, quindi il 10% della spesa rimane a carico del proprietario. Tuttavia, esistono alcune eccezioni che consentono di utilizzare ancora il Superbonus al 110%, come per interventi su immobili situati nei Comuni colpiti da eventi sismici a partire dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2025. Per le spese effettuate dal 2022 in poi, la detrazione deve essere ripartita in quattro rate di pari importo, con il criterio di cassa dei pagamenti che fa fede per l'anno in cui sono stati effettuati i pagamenti, indipendentemente dalla data della fattura. Per i pagamenti condominiali, fa fede la data del bonifico del condominio, non quella dei singoli condomini.
Fino al 31 dicembre 2023 era possibile ottenere il Superbonus al 110% per i lavori in condominio, presentando la CILA entro il 31 dicembre 2022 e deliberando i lavori entro il 18 novembre 2022. Chi non ha rispettato queste scadenze vedrà la detrazione scendere al 90% nel 2023, al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025. Gli stessi limiti valgono per i proprietari di palazzine con 2-4 unità immobiliari.
Il superbonus del 110% per le villette
Per le villette, il superbonus del 110% è concesso per le spese sostenute entro il 31 marzo 2023, a condizione che almeno il 30% dei lavori sia stato completato entro il 30 settembre 2022. Se i lavori non raggiungono tale percentuale entro questa data, la detrazione del 110% si applica solo alle spese sostenute fino al 30 giugno 2022. Tuttavia, se i lavori sono iniziati dal 1° luglio 2022 o successivamente, e il 30% dei lavori è stato completato entro il 30 settembre 2022, è possibile ottenere il superbonus fino alla fine di marzo 2023.
Per dimostrare il raggiungimento del 30% dei lavori entro il 30 settembre, il direttore dei lavori deve fornire una dichiarazione scritta basata sulla documentazione disponibile, che deve essere conservata per eventuali controlli. Questa dichiarazione deve essere inviata al committente e all'impresa coinvolta per tutelare tutti i soggetti coinvolti e mantenere i vantaggi fiscali.
Tutti i lavori effettuati, anche quelli al di fuori dei bonus edilizi, possono essere considerati per il calcolo del 30% del SAL.
Se il diritto al superbonus è perso, esistono altre detrazioni fiscali che consentono di recuperare dal 50% al 65% delle spese sostenute. Tuttavia, questi vantaggi fiscali sono meno significativi e i tempi di rateizzazione si estendono fino a 10 anni. Fortunatamente, in questi casi le formalità sono ridotte e non è necessario raggiungere il salto di due classi energetiche.
Dal 1° gennaio 2023, per gli interventi di ristrutturazione di unità unifamiliari, compresi nel superbonus, la detrazione passa al 90% e viene concessa fino al 31 dicembre 2023. Tuttavia, questa detrazione si applica solo se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale del contribuente e se il reddito di riferimento del contribuente è inferiore a 15.000 euro, calcolato mediante il sistema del quoziente.
Migliorare la classe energetica
Il superbonus è un'incentivo fiscale che prevede la detrazione dall'imposta sul reddito delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica e sismica degli edifici esistenti, sia singole unità immobiliari che condomini, esclusi le nuove costruzioni. Gli interventi devono migliorare di almeno 2 classi energetiche l'edificio e essere certificati da un tecnico abilitato con un attestato di prestazione energetica. Nel caso di interventi condominiali, i condòmini che non riescono ad ottenere il miglioramento delle due classi tramite la sostituzione dell'impianto centralizzato possono accedere al superbonus solo tramite altri interventi trainati o trainanti. Gli edifici privi di attestato di prestazione energetica possono accedere alle detrazioni se raggiungono la classe energetica in fascia A e effettuano interventi di isolamento termico su almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio. È necessario che gli immobili oggetto dell'intervento siano dotati di un impianto di riscaldamento funzionante o riattivabile.
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Le seconde case
Le persone fisiche possono usufruire delle detrazioni per massimo due unità immobiliari, incluse le parti comuni condominiali, e i possessori di pertinenze (come box o cantine) che abbiano partecipato alla spesa dei lavori condominiali hanno diritto alla detrazione. Ad esempio, se il condominio dove hai una casa al mare decide di usufruire del superbonus, puoi utilizzarlo anche per quella casa e la tua abitazione principale o altri immobili di tua proprietà. Tuttavia, le unità immobiliari di lusso, categorizzate come A1, A8 e A9, sono escluse. La detrazione spetta ai proprietari, nudi proprietari, titolari di diritti reali, locatari o comodatari (con consenso del legittimo possessore), familiari conviventi del proprietario o detentore dell'immobile ristrutturato che abbiano sostenuto le spese e al convivente more uxorio del proprietario (anche senza contratto di comodato). La spesa massima detraibile si riferisce all'immobile e viene divisa tra gli aventi diritto in base alla quota di spesa sostenuta. Se l'immobile viene ceduto, le quote residue di superbonus spettano all'acquirente, salvo accordi diversi tra le parti, mentre in caso di successione, spettano all'erede che ha il controllo materiale dell'immobile.
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Chi può chiedere ancora il superbonus?
Dunque, per quanto riguarda il superbonus, possono ancora richiedere la cessione dei crediti fiscali coloro che, entro il 17 febbraio:
abbiano già presentato la Comunicazione di inizio dei lavori asseverata (Cila) per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;
abbiano già adottato la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e che abbiano presentato la Cila, per gli interventi effettuati dai condomini;
abbiano già presentato l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi che prevedono la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
Per tutti gli altri bonus, entro il 17 febbraio 2023, richiedere la cessioni dei crediti è possibile nei casi in cui:
sia presentata la richiesta del titolo abilitativo, quando necessario;
siano già iniziati i lavori (per gli interventi dove non è richiesta una forma di autorizzazione);
sia stato registrato regolarmente il contratto preliminare o stipulato il contratto definitivo di compravendita dell'immobile nel caso di acquisto di un immobile.
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